Statuto

Statuto

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PROGETTO CARCERE 663-ACTA NON VERBA OdV

 

ARTICOLO 1

denominazione e sede

Nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa in materia è costituito l’Ente del Terzo Settore (ETS) denominato Organizzazione di Volontariato PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA OdV con sede in Verona Via Tagliamento 8 che assume la forma giuridica di Organizzazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.

 

ARTICOLO 2

statuto

L’Organizzazione di volontariato PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA OdV è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.

 

ARTICOLO 3

tipologia e simbolo

L’Organizzazione, senza fini di lucro, è promossa da detenuti della casa circondariale di Verona e dalle persone che hanno ideato e portato avanti il “Progetto Carcere e Sport” del Centro Sportivo Italiano di Verona, in esso operando fino al 31.12.1992 ed è aperta a chiunque voglia farne parte.

Il simbolo dell’Organizzazione è costituito da due mani che, cercando di toccarsi attraverso una grata, fanno sì che le sbarre si mutino da ferro in foglie.

 

ARTICOLO 4

modifiche allo statuto

Il presente statuto potrà essere modificato mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ARTICOLO 5

interpretazione

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

 

ARTICOLO 6

attività di interesse generale

L’Organizzazione esercita, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle individuate agli specifici punti dell’articolo 5 del D. L.vo 117/2017 e, più precisamente, come sotto specificato, alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 & 2, della legge 8.11.2000, n° 238 e successive modificazioni, e intereventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n° 104, e della legge 22.6.2016, n° 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) ricerca scientifica di particolare interesse;

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma2, lettera c) della legge 6.6.2016, n°106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività, quali corsi formativi, attività ludiche e/o formative, qualora destinate a persone detenute, saranno realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento dei fini di cui art. 27 della Costituzione.

Iniziative varie e formazione rivolta alle scuole avranno l’avallo delle autorità competenti.

Possibili attività a favore dei migranti saranno svolte su richiesta di altre organizzazioni qualora queste ritengano utile la nostra esperienza nel settore formativo per il raggiungimento di quanto previsto al punto r).

L’Organizzazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale così come previsto dall’articolo 6 del D. L.vo 117/2017.

 

ARTICOLO 7

finalità

L'Organizzazione non ha finalità di lucro e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove la persona umana e in particolare il recupero del detenuto, il suo reinserimento nel contesto familiare e sociale, tenendo conto della particolarità dell'ambiente in cui opera.

Si richiama a una concezione etica molto ampia ma universalmente accettata, ispirandosi non solo a una visione cristiana dell'uomo e della società ma anche alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

I soci - detenuti e non - si impegnano a dare piena attuazione agli articoli 2/ 3/ 4/ 13/ 24/ 25/ 27/ 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

 

ARTICOLO 8

scopi

L'Organizzazione considera la risocializzazione del detenuto e il suo reinserimento nel tessuto sociale come fattore essenziale e indispensabile di tutta la sua azione.

In attesa che questo fine sia raggiunto si impegna, in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria a tutti i suoi livelli, a rendere meno pesante e quanto più risocializzante possibile il periodo che la persona privata della libertà necessariamente trascorre in stato di detenzione.

È altrettanto ferma nella convinzione che tutto questo non possa essere attuato senza la collaborazione della società libera ed esterna al mondo carcerario.

Pertanto è necessario che questa venga non solo messa a conoscenza dei problemi legati allo stato detentivo, ma incoraggiata a incontrare detenuti singoli o gruppi, dentro e fuori il carcere, coinvolgendola poi nell'opera di assistenza e aiuto e reinserimento sociale.

 

ARTICOLO 9

mezzi per raggiungere i fini sociali

Per il raggiungimento degli scopi sociali reputa indispensabile l'incontro fra la comunità esterna ed i detenuti e quindi, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente, s’impegna a rendere questo praticabile curando di ottenere, di volta in volta, i necessari permessi rilasciati dalla competente Autorità Giudiziaria sia per portare la società civile all’interno della struttura carceraria (art. 17 OO. PP.) sia per far incontrare, all’esterno del carcere, la stessa società civile con detenuti in permesso premiale (art. 30/ter della legge 354/75).

L'Organizzazione si impegna a svolgere attività di varia natura ma sempre finalizzate a rendere meno gravoso il periodo di carcerazione. Ogni attività avrà la caratteristica di rispondere alle esigenze delle persone detenute che vengono con assiduità sentite attraverso non solamente la loro rappresentanza prevista dall’art. 27 dell’Ordinamento Penitenziario e dall’art. 59 del Regolamento Esecutivo, ma anche attraverso colloqui individuali proposti e curati dall’Organizzazione.

A solo titolo esemplificativo le attività potranno avere:

o carattere sportivo con la promozione, cura e svolgimento di tornei di calcio o di giochi da tavolo fra i detenuti, incontri di calcio e pallavolo fra detenute/i e comunità esterna, incontri con le realtà più rappresentative dello sport veronese; provvede affinché questo sia realizzato nel migliore dei modi con la fornitura degli indispensabili strumenti e attrezzature;

o carattere ricreativo attraverso concerti di musica classica, pop e rock coinvolgendo artisti professionisti che dall’esterno si mettono al servizio della popolazione detenuta;

o carattere educativo attraverso l’implementazione del materiale didattico di studio e delle biblioteche e curando in particolare incontri con scuole superiori della provincia, nonché incontri sul patrimonio culturale e artistico di Verona e provincia;

o carattere culturale promuovendo e realizzando corsi di varie tipologie (ad esempio: corsi di Cittadinanza attiva & responsabile, corsi di scrittura creativa, corsi di lettura, corsi di yoga e di altre discipline) con l’obiettivo di migliorare la formazione del detenuto e fornendo sempre tutto il materiale necessario allo svolgimento degli stessi.

Analogo scopo potrà essere realizzato anche attraverso partecipazioni in organismi aventi finalità connesse con quelle dell'Organizzazione.

L'Organizzazione potrà promuovere anche iniziative di studi e ricerche nei settori e con i metodi citati, svolgendo attività d’informazione del mondo esterno al carcere anche attraverso la pubblicazione di periodici o di libri.

 

ARTICOLO 10

durata

L’Organizzazione ha durata fino al 31 dicembre 2025. Questa scadenza potrà essere prorogata dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 11

soci - ammissione

Sono soci dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità qui espresse e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, e sarà ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

ARTICOLO 12

soci - diritti e doveri

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di candidarsi per le cariche previste dal presente statuto.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Organizzazione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I soci dell'Organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali. Dovranno inoltrare domanda al Presidente che avrà 15 giorni di tempo per fissare un appuntamento nella sede sociale nella quale esporrà quanto richiesto dal socio.

In caso di inadempienza, sarà il Direttivo in prima istanza e l’Assemblea ordinaria, in seconda istanza, a rendere possibile la richiesta del socio.

I soci avranno l’obbligo di versare la quota associativa, qualora, in seguito, fosse prevista.

L’eventuale introduzione di una quota sociale non comporta variazione allo statuto.

 

ARTICOLO 13

soci - responsabilità e assicurazione

I soci impegnati in attività deliberate dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D. L.vo 117/2017.

L’Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Organizzazione stessa.

L’Organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ARTICOLO 14

soci - recesso, decadenza ed esclusione

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione per recesso, decadenza, esclusione o per morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Organizzazione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio che non partecipa alle attività dell'Organizzazione.

Può altresì escludere il socio che:

o svolga attività in contrasto con quelle dell'Organizzazione;

o non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;

o che non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a voto segreto, dopo che al socio, per iscritto, sia stato contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio può appellarsi, per iscritto, all’Assemblea e, come estrema ratio, al giudice ordinario.

 

ARTICOLO 15

indivisibilità del patrimonio sociale

I soci che cessano di appartenere all'Organizzazione per recesso, decadenza o esclusione (come pure gli eredi del socio defunto) non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

ARTICOLO 16

organi sociali

Sono organi dell’Organizzazione:

o l’Assemblea dei soci

o il Consiglio Direttivo

o il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite e sono obbligatoriamente attribuite ai soli associati.

ARTICOLO 17

assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Organizzazione ed è l’organo sovrano.

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera, in via definitiva, sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Organizzazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

Il diritto al voto è riconosciuto ai soci iscritti da almeno tre mesi all’organizzazione.

All'elezione del Consiglio Direttivo possono partecipare anche i soci detenuti che non possono essere materialmente presenti alla riunione mediante espressione del voto su scheda predisposta dal Consiglio Direttivo al quale spetta di determinare i criteri e le modalità di organizzazione di tale votazione.

Lo spoglio delle schede va fatto in unica soluzione dopo averle raccolte e unite a quelle dei soci presenti all’assemblea.

La votazione per corrispondenza può essere adottata, su decisione del Consiglio Direttivo, anche per altre materie di particolare rilievo.

Tale votazione deve avvenire su quesiti specificatamente formulati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

 

ARTICOLO 18

convocazione

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Consiglio Direttivo e, su convocazione del Presidente, anche per domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea dei soci è convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale e sul sito web almeno 15 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento. L'avviso contiene anche l'ordine del giorno.

 

ARTICOLO 19

assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

 

ARTICOLO 20

consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e fino a un massimo di 9 membri, eletti dall’assemblea tra i soci, e durano in carica 3 (tre) anni.

Essi sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

Si applicano, a ogni membro, le disposizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Organizzazione presiede il Consiglio Direttivo ed è scelto fra i suoi membri.

 

ARTICOLO 21

presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Ha la firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Sociale e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il VicePresidente (all’uopo individuato dal Consiglio Direttivo qualora ritenuto necessario) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ARTICOLO 22

risorse

L’Organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 33 del D. L.vo 117/2017, l’Organizzazione potrà trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del D. L.vo 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l’Organizzazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. L.vo 117/17.

 

ARTICOLO 23

risorse economiche

Il patrimonio dell'Organizzazione sarà costituito da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti e non destinato al finanziamento delle attività correnti dell'Organizzazione.

All'atto della sua costituzione, confluisce nel patrimonio dell'Organizzazione la somma di £ 500.000, ricevute come segnalazione per il premio della bontà 1992 dagli ”Amici di Don Bassi”.

Le risorse economiche dell’Organizzazione, finalizzate allo svolgimento dell’attività corrente, sono costituite da:

o le quote sociali, qualora saranno previste;

o eventuali contributi degli aderenti o di privati;

o contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

o donazioni e lasciti testamentari;

o rimborsi derivanti da convenzioni;

o ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. L.vo 117/2017.

Tra questi sarà privilegiata la ricerca di appositi pubblici finanziamenti in quanto costituiscono un riconoscimento del ruolo e della solidarietà espresse dall'Organizzazione.

 

ARTICOLO 24

beni

I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

ARTICOLO 25

divieto di distribuzione degli utili

L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che questo non sia imposto per legge nel rispetto dell’art. 8 comma 2 D. L.vo. 117/2017.

L’Organizzazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

 

ARTICOLO 26

bilancio

I bilanci dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo riporta tutte le entrate avute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio preventivo, quando il Consiglio Direttivo riterrà opportuno presentarlo, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Assieme al bilancio economico saranno presentati, per ottenerne l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria annuale, il bilancio sociale ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 117/2017 e tutti i documenti o giustificazioni richieste dalle autorità competenti (esempio: rendiconto 5 x 1000 richiesto dall’Agenzia delle Entrate e lo schema di cui all'allegato alla Dgr. Regione Veneto n° 223 del 28 febbraio 2017).

 

ARTICOLO 27

libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, per gli enti del Terzo settore l’organizzazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, qualora dovuto ai sensi dell’art. 30 D. L.vo 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del presente statuto.

 

ARTICOLO 28

convenzioni

Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. L.vo 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.

ARTICOLO 29

scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il prolungamento dell'Organizzazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento anticipato è deliberato dall’Assemblea Straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Organizzazione, i beni, e gli eventuali avanzi dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altri E.T.S. secondo le indicazioni dell’art. 9 del D. L.vo 117/2017.

 

ARTICOLO 30

disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

Approvato, con voto unanime, nel corso dell’Assemblea Straordinaria dell’Organizzazione in data 29 marzo 2019.



Documenti aggiunti

Atto CostitutivoAggunto al: 11 02 2022
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Nuovo statuto dal 29.03.2019Aggunto al: 21 12 2021
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Statuto dal 27.05.2014Aggunto al: 21 12 2021
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Statuto ProgettoCarcere663 dal 2006Aggunto al: 21 12 2021
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